Il Tribunale di Verona, in persona del Giudice del Lavoro, con ordinanza del 28.04.2023 ha accertato il comportamento discriminatorio della pubblica amministrazione per la mancata iscrizione obbligatoria al sistema sanitario nazionale di un cittadino extracomunitario, familiare a carico di cittadino dell’UE. 

Il giudizio è stato instaurato da un cittadino moldavo, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ed in possesso di un permesso di soggiorno in quanto familiare a carico e convivente di cittadino comunitario, affetto da una grave patologia psichica. Al ricorrente era stata negata l’iscrizione obbligatoria al SSN dall’ULSS competente, poiché, secondo l’Amministrazione, egli avrebbe dovuto accedere al SSN a seguito del pagamento della quota di iscrizione a titolo volontario.

Nel ricorso promosso contro l’Azienda Socio-Sanitaria e la Regione Veneto, il ricorrente ha sostenuto la corretta applicazione della normativa di riferimento.

In particolare, è stato invocato il rispetto dell’articolo 34, co. 2 del D.lgs. n. 286/98, il quale prevede che l’assistenza sanitaria spetti anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti, senza distinguere tra familiari di cittadini italiani o di cittadini extracomunitari. Peraltro, la norma non distingue nemmeno il grado di parentela dei familiari conviventi a carico, né sono previste distinzioni in virtù della causa del rilascio del permesso di soggiorno. Pertanto, secondo la tesi offerta dalla parte ricorrente e poi accolta dal Tribunale, devono essere iscritti al SSN tutti i cittadini a carico regolarmente soggiornanti, secondo la definizione dell’art. 433 del c.c., come prevede l’art. 12, co.1, lett. d) del DP n. 917/1986. La vivenza a carico deve essere accertata sulla base di una situazione di fatto volta a verificare la presenza di mezzi economici che consentono all’interessato di raggiungere il livello minimo di sussistenza nel paese in cui risiede.

Il ricorrente ha sostenuto inoltre l’applicazione del regolamento di attuazione del TUI, il DPR n. 394/99 che all’art. 42, co. 1 stabilisce che lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui all’articolo 34, co. 1 TUI, è iscritto al SSN unitamente ai familiari a carico, a parità di condizioni con il cittadino italiano, nonché dell’art. 63, co. 1 del D.lgs. n. 833/1978, che prevede l’obbligo di contribuire per l’assistenza sanitaria dei familiari a carico.

Infine, è stata invocata la tutela offerta dell’Accordo Stato Regioni del 2012, vincolante per la Regione Veneto, che prevede l’obbligo all’iscrizione al SSN anche per i familiari non comunitari di cittadini comunitari iscritti al SSR.

Il Tribunale ha dunque ordinato l’iscrizione del ricorrente al sistema sanitario nazionale e il rilascio della tessera sanitaria, giudicando discriminatorio il comportamento dell’Amministrazione. Secondo il Tribunale: “Il diniego di iscrizione al SSN si pone quindi come un’esclusione discriminatoria del ricorrente, in quanto implica un trattamento irragionevolmente diverso dello familiare di cittadino UE rispetto al familiare di cittadino italiano”.

Nel caso si ritenesse di aver subito una discriminazione, lo Studio Legale Varali Rigotti è a disposizione per assistervi anche in sede giudiziale.