Che cos’è la cittadinanza per discendenza?

Ai sensi dell’articolo 1, co.1., lett. a) della Legge n. 91/92, “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini”. La cittadinanza italiana viene trasmessa iure sanguinis dall’ascendente italiano/a ai figli, senza limiti di generazioni.

Chi può chiedere la cittadinanza per discendenza?

La cittadinanza può essere chiesta dai/dalle discendenti dell’antenato/a italiano, a prescindere dal luogo di nascita. Per  la discendenza per via paterna non vi deve essere stata interruzione  nella trasmissione della  cittadinanza.
Per la discendenza per via materna è necessario verificare gli eventi di nascita e di  matrimonio anteriori al 1948.

Cosa è indispensabile dimostrare?

  1. Documenti che riguardano l’avo italiano emigrato.
    • Certificato di nascita in originale del dante causa, completo delle generalità dei genitori. In mancanza,  si potranno utilizzare documenti o
    • certificati ritenuti equipollenti (es. documento di battesimo).
    • Certificato di non naturalizzazione rilasciato dalle autorità di tutti i Paesi nei quali l’avo ha risieduto. Certificati di matrimonio e di morte
  2. Documenti che riguardano i discendenti del cittadino italiano emigrato all’estero:
    • Certificati di nascita, matrimonio e morte
    • Certificato di non naturalizzazione
  3. Documenti che riguardanti il richiedente:
    • Atto integrale di nascita.
    • Se coniugato, copia integrale dell’atto di matrimonio.
    • Se esistono figli minori,  atto integrale di nascita.

Si ricorda che ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutti i documenti sopra elencati che sono stati formati all’estero, devono essere tradotti in lingua italiana e muniti di legalizzazione consolare (o Apostille, se lo Stato in questione aderisce alla Convenzione dell’Aja del 1961).

Vi sono casi, da valutare singolarmente, per i quali possono essere accettati certificati bilingue, in ragioni di accordi bilaterali firmati dall’Italia.

Va valutata caso per caso l’opportunità di  rettificare per via amministrativa o giudiziaria, secondo le leggi del Paese di provenienza, le difformità nelle generalità (es. trascrizioni difformi dagli originali o cambi di nome)

CASI PARTICOLARI

  • Figli nati fuori dal matrimonio
  • Figli di donna italiana nati prima del 1948
  • Figli di donna italiana  che ha contratto matrimonio con cittadino straniero prima del 1948
  • Avi provenienti da territori  ceduti all’Italia dopo il primo  conflitto mondiale (Provincia di Trento e Bolzano Trieste e Gorizia, parte delle provincie di Belluno e Udine)
  • Avi provenienti da territori  ceduti dall’Italia dopo il secondo conflitto mondiale (Istria e Dalmazia – Tratti di Parigi e Osimo)

A chi va rivolta la domanda?

PER VIA AMMINISTRATIVA

Se il richiedente è residente in Italia l’istanza deve essere presentata al Sindaco del Comune dove l’interessato ha stabilito la residenza.   

Per prassi è consentita la presentazione della domanda di riconoscimento anche a chi ha fatto ingresso in Italia in esenzione di visto o con visto per soggiorno breve (massimo 90 giorni). Si verificano però casi in cui alcuni Comuni rifiutano questa procedura. 

Se il richiedente è residente all’estero, l’istanza deve essere presentata all’Autorità consolare italiana competente per territorio. (luogo di residenza) . 

PER VIA GIUDIZIARIA 

Nel caso di impossibilità anche di fatto (es. enormi ritardi negli appuntamenti) di presentare la domanda di cittadinanza presso il Consolato competente.L’esito una sentenza che dovrà essere trascritta presso gli uffici dello Stato Civile del luogo di nascita dell’avo.

Nei casi di figli nati da italiana prima del 1948 o  di figli di cittadina italiana coniugatasi con cittadino straniero prima del 1948

Nei casi in cui siano necessari accertamenti per fatti che non risultano dai certificati  (es. riconoscimenti di filiazione, tipo di naturalizzazione)

LA VIA GIUDIZIARIA

Il ricorso va presentato, con il patrocinio di un avvocato abilitato in Italia, presso il Tribunale, Sezione specializzata per l’immigrazione e la cittadinanza, competente secondo il luogo di nascita dell’avo.

Possono agire cumulativamente in giudizio tutti gli aventi diritti del medesimo ascendente italiano.

Il ricorso è soggetto al pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria. La  sentenza è soggetta a registrazione presso gli Uffici del registro, con relativa imposta.

La sentenza deve essere trascritta  ai registri di Stato civile del Comune di nascita dell’avo.