Con decreto pubblicato il 23.02.2023, il Tribunale Ordinario di Venezia, a seguito di riassunzione dopo la decisione della Corte di Cassazione, conclude la vicenda giudiziaria di una giovane richiedente asilo di origine nigeriana, assistita dallo Studio Legale Varali-Rigotti, riconoscendole la protezione speciale ai sensi dell‘art. 19, comma 1 e comma 1.1., D.L.vo 286/1998. 

Nel 2019 il Tribunale Ordinario di Venezia aveva rigettato il ricorso di primo grado promosso contro il diniego di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale di Verona. Nel 2021, la Corte di Cassazione ha accolto le ragioni della ricorrente ed ha imposto al Tribunale Ordinario di Venezia, in diversa composizione, di valutare i profili di particolare vulnerabilità resi evidenti dalla vicenda personale della donna, che era stata isolata e rifiutata dalla comunità locale e dai familiari, prescrivendo una valutazione comparativa tra la situazione odierna della stessa e la possibile compressione del nucleo dei suoi diritti fondamentali, in caso di rimpatrio in Nigeria.  

Il Tribunale Ordinario ha quindi riconosciuto la protezione speciale alla ricorrente, ritenendo indispensabile apprestare una tutela specifica in ragione della possibile condizione di ulteriore isolamento che la stessa vivrebbe qualora venisse rimpatriata nel Paese di Origine, a fronte della positiva rete di relazioni sociali e lavorative costruite in Italia.  

Lo Studio Legale Varali-Rigotti si è occupato dell’intera vicenda acquisendo ulteriore esperienza nel campo dei diritti fondamentali.