Con la pronuncia del 2 settembre 2021 relativa alla C-350/2020 O. D. e altri contro l’Istituto nazionale della previdenza sociale, la Corte di Giustizia ha stabilito che i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno diverso da quello di soggiornante di lungo periodo, hanno il diritto di beneficiare dell’assegno di natalità e di quello di maternità previsti dalla normativa italiana.
Attraverso tale decisione, la Corte di Lussemburgo ha concluso un lungo iter giurisdizionale promosso da cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno diverso da quello di soggiornanti di lungo periodo UE che contestavano il rifiuto opposto dalle le autorità italiane deputate all’erogazione dell’assegno di natalità (c.d. Bonus Bebè) introdotto dall’art. 1 co. 125 della l. 190 del 2014 e modificato dal D.lgs. n. 130/2021, attraverso l’introduzione dell’assegno unico ed universale e dell’assegno di maternità di base, previsto dall’art. 74 D.lgs. n. 151/2001.
In seguito alla pronuncia della Corte di Giustizia, si è espressa la Corte Costituzionale, con la sentenza Corte Cost. dell’11 gennaio 2022 n. 54, che ha ribadito l’impostazione estensiva del principio di parità di trattamento ed ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 125, della l. 190/2014 e dell’art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nella parte in cui escludono rispettivamente la concessione dell’assegno di natalità e maternità ai cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002.
A seguito di tali pronunce tutti i Tribunali nazionali dinnanzi ai quali pendono casi riguardanti l’esclusione dei cittadini extracomunitari non titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo dall’erogazione dell’assegno di natalità e maternità sono chiamati ad esprimersi in senso conforme. Allo stesso modo, le Amministrazioni competenti dovranno dare applicazione al principio di parità di trattamento stabilito.
Lo Studio Legale Varali – Rigotti si è occupato di molti casi in materia di discriminazione e ha acquisto una competenza specifica con riferimento alla mancata concessione di prestazioni assistenziali a cittadini stranieri.
Pertanto, se si ritiene di aver subito una discriminazione rispetto al diritto di fruire di una data prestazione si consiglia di rivolgersi ad un professionista per la tutela dei propri diritti, così come affermati anche dalla giurisprudenza nazionale ed europea.